Regolamento›Capo III
Art. 84
In vigore dal 12 nov 1924
COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.
Per le copie il notaro non può servirsi della stampa o di altri mezzi meccanici, se la impressione dei caratteri non sia fatta con inchiostri indelebili, e salvo sempre il disposto dell'art. 1336 del Codice civile.
È vietato al notaro di asportare dall'ufficio gli originali, anche per farne eseguire copie con i mezzi suddetti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-84