RegolamentoCapo V

Art. 88

In vigore dal 26 gen 1915
Per calcolare l'onorario dovuto al notaro, quando esso consiste in un tanto per ogni cento lire sul valore dell'oggetto dell'atto, le frazioni inferiori alle lire cento si computano come un centinaio intero, se eccedono le lire cinquanta; nel caso contrario, non se ne tiene conto alcuno. Quando tutto il valore dell'oggetto sia inferiore alle cento lire, l'onorario si calcola come se fosse un centinaio intero. La tassa dovuta all'archivio è in proporzione dell'onorario che risulta dai calcoli anzidetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-88

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Art. 88 Col quale e' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. — Testo vigente | Portale Normativo