RegolamentoCapo II

Art. 100

In vigore dal 26 gen 1915
Alla fine di ogni trimestre il presidente del Consiglio notarile deve trasmettere alla Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello uno stato, nel quale siano indicate tutte le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio e nel personale dei notari; o, se non ve ne fu alcuna, la relativa attestazione. La Procura generale, presa nota delle variazioni nei propri registri, trasmette lo stato con le sue osservazioni al Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-100

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo