Regolamento›Capo II
Art. 100
In vigore dal 26 gen 1915
Alla fine di ogni trimestre il presidente del Consiglio notarile deve trasmettere alla Procura generale presso la Corte o sezione di Corte di appello uno stato, nel quale siano indicate tutte le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio e nel personale dei notari; o, se non ve ne fu alcuna, la relativa attestazione.
La Procura generale, presa nota delle variazioni nei propri registri, trasmette lo stato con le sue osservazioni al Ministero di grazia e giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-100