Regolamento›Sez. IV
Art. 143
In vigore dal 26 gen 1915
Gli uffici del registro, posti nello stesso Comune sede dell'archivio, provvedono alla trasmissione direttamente; quelli situati fuori della sede dell'archivio, per mezzo degli uffici postali ed in pacchi accuratamente suggellati e raccomandati.
I fascicoli debbono essere accompagnati da un elenco riassuntivo redatto in tre esemplari, dei quali uno è subito restituito, a titolo di provvisoria ricevuta, dal conservatore dell'archivio con la propria sottoscrizione.
Degli altri due esemplari, uno rimane all'archivio e l'altro sarà, dopo completato il controllo delle copie, rimesso all'ufficio mittente, con la indicazione delle eventuali mancanze e con le osservazioni; sulle quali i ricevitori del registro sono tenuti a dare le necessarie giustificazioni.
Il controllo può essere eseguito dai soli impiegati dell'archivio, senza l'assistenza o la rappresentanza degli ufficiali del registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-143