RegolamentoSez. III

Art. 138

In vigore dal 26 gen 1915
Il decreto Reale che, ai sensi dell' della legge e dell', prima parte, del presente regolamento, ordina la riunione di uno o più distretti notarili, deve indicare il distretto a cui gli altri sono riuniti. All'archivio notarile di tale distretto sono aggregati di diritto quelli soppressi, salvo che si conservino come sussidiari. L'archivio notarile, che continui a funzionare come sussidiario ai sensi dell', capoverso, della legge, conserva tutte le carte, i documenti, registri e sigilli che vi si trovano depositati; e continuerà ad esercitare, limitatamente al territorio che costituiva il distretto notarile soppresso, le stesse attribuzioni dei distrettuali, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-138

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