Regolamento›Sez. II
Art. 134
In vigore dal 26 gen 1915
Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; ed in caso di parità di suffragi prevale il voto del presidente.
Le votazioni sono palesi: in quelle, però, relative a persone, si procede a scrutinio segreto.
Ogni membro ha diritto a motivare il proprio voto, se si tratta di votazioni palesi. In quelle segrete, dato il caso della parità dei voti, la deliberazione si ritiene favorevole alla persona cui si riferisce.
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