RegolamentoSez. II

Art. 129

In vigore dal 26 gen 1915
L'autorizzazione ad assumere altro pubblico impiego, giusta lo , capoverso 1°, della legge, è concessa con decreto del ministro di grazia e giustizia da registrarsi alla Corte dei conti, su domanda dell'impiegato dell'archivio e udito il parere del competente procuratore del Re; e può essere sempre revocata. Se l'autorizzazione è chiesta da un impiegato subalterno, occorre anche il parere del capo dell'archivio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-129

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