Regolamento›Sez. II
Art. 131
In vigore dal 26 gen 1915
I congedi che, ai sensi dell' della legge, possono essere accordati agl'impiegati d'archivio, sono ordinari e straordinari, secondo le norme indicate nell' del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.
Nei modi e nei termini di cui nell', i congedi ordinari agli impiegati subalterni possono essere dati dai conservatori degli archivi; i quali debbono riferirne al ministro di grazia e giustizia, allorchè trattisi di licenze per un periodo maggiore di cinque giorni.
La concessione di congedi straordinari, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dall', è riservata al ministro di grazia e giustizia, sul parere del capo dell'archivio.
Ai conservatori i congedi, tanto ordinari quanto straordinari, sono dati dal ministro di grazia e giustizia entro i limiti e sotto le condizioni di legge.
Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono: in esso si annotano anche le assenze per malattia o per altra causa.
I periodi di congedo sono annuali, nè possono cumularsi.
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