RegolamentoSez. II

Art. 130

In vigore dal 26 gen 1915
Solo in caso di assoluta necessità e per circostanze del tutto eccezionali, il ministro può concedere sussidi agl'impiegati, loro vedove ed orfani, con nota d'ufficio e nei limiti del fondo appositamente stanziato nel bilancio di previsione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-130

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo