Regolamento›Sez. II
Art. 130
47 / 306In vigore dal 26 gen 1915
Solo in caso di assoluta necessità e per circostanze del tutto eccezionali, il ministro può concedere sussidi agl'impiegati, loro vedove ed orfani, con nota d'ufficio e nei limiti del fondo appositamente stanziato nel bilancio di previsione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-130