RegolamentoSez. II

Art. 132

In vigore dal 26 gen 1915
Agli effetti degli del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e 22 del R. decreto 23 maggio 1912, n. 532, che approva il regolamento speciale per il personale del Ministero di grazia e giustizia, i conservatori, entro il mese di gennaio di ogni anno compilano, includendovi le notizie indicate nei modelli predisposti dal Ministero, le note informative sul conto del personale dipendente; e comunicano agl'interessati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, affinché questi possano presentare, nel termine perentorio di dieci giorni, le eventuali deduzioni scritte, le quali vanno poi allegate alle note. Per il conservatore la nota informativa è compilata dal procuratore del Re, che comunica all'interessato, ed al fine di cui sopra, le notizie anzidette. Sui reclami provvede il ministro, udita la Commissione di cui all' della legge. Le dette note informative debbono essere trasmesse al Ministero di grazia e giustizia insieme con la relazione annuale, prescritta dall' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-132

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