RegolamentoSez. II

Art. 19

In vigore dal 26 gen 1915
Di tutte le operazioni attinenti agli esami, a cura del segretario della Commissione esaminatrice è redatto apposito verbale, sottoscritto da lui e dal presidente. I lavori degli esami scritti debbono restare depositati nell'archivio della Corte o sezione di Corte d'appello per il periodo di un anno. Il segretario della Commissione deve comunicare l'elenco degli approvati, con i voti da ciascuno ottenuti, al Consiglio notarile presso il quale i candidati erano iscritti per la pratica. Il segretario del Consiglio ne prende nota nel registro dei praticanti notari; e restituisce agli interessati i documenti allegati alla domanda di ammissione all'esame ritirandone ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-19

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