RegolamentoSez. II

Art. 14

In vigore dal 26 gen 1915
Le prove scritte hanno luogo in tre giorni distinti. La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale materia debba versare la prova; e, ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa. I temi sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste perfettamente uguali. Non più tardi delle ore dieci antimeridiane di ogni giorno, il presidente fa procedere all'appello nominale degli aspiranti, e, assicuratosi dell'identità personale di essi, fa estrarre da uno dei candidati una delle tre buste, e detta il tema in essa contenuto. Tanto la minuta del lavoro, quanto la copia, debbono essere scritte su fogli di carta, muniti, prima di essere adoperati, del bollo della Corte o sezione di Corte di appello, e contrassegnati dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-14

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