RegolamentoSez. II

Art. 12

In vigore dal 26 gen 1915
Non più tardi del 15 di luglio e del 15 di novembre, rispettivamente per le sessioni di agosto e di dicembre, i Consigli notarili debbono deliberare sulla domanda di ammissione all'esame di idoneità. La deliberazione è annotata nel registro dei praticanti notari, ed è comunicata all'interessato ed al procuratore del Re, a cura del segretario del Consiglio notarile. L'elenco dei praticanti notari, ammessi all'esame di idoneità, è immediatamente comunicato al presidente della Corte o sezione di Corte di appello, il quale provvede alla costituzione della Commissione esaminatrice, di cui all' della legge, ed alla nomina del segretario di essa nella persona di un vice cancelliere addetto alla stessa Corte o sezione di Corte di appello. Non possono far parte della Commissione il notaro presso il quale l'aspirante fece la pratica, e coloro che siano congiunti con alcuno degli aspiranti da vincoli di parentela o di affinità in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, sino al terzo grado inclusivamente.
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