RegolamentoSez. II

Art. 13

In vigore dal 26 gen 1915
Il ricorso, sia dell'interessato, sia del pubblico ministero, avverso la deliberazione del Consiglio notarile sulla domanda di ammissione all'esame di idoneità al notariato, importa la esclusione del praticante dalle prove sino a quando non sia stato provveduto definitivamente in merito al ricorso stesso. Il ricorso del pubblico ministero deve essere notificato all'interessato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla pretura del mandamento in cui l'interessato ha la sua residenza, entro tre giorni dalla data del ricorso, e deve essere, inoltre, comunicato al presidente della Commissione esaminatrice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-13

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