Regolamento›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 8
In vigore dal 26 gen 1915
Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti.
La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.
La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; o soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio.
A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice.
Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-8