RegolamentoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 26 gen 1915
Al Comune capoluogo di mandamento deve essere assegnato almeno un posto di notaro, se motivi d'ordine topografico o la scarsa quantità degli affari non consiglino diversamente. Per le revisioni della tabella, di cui all' della legge, il reddito annuo è determinato in base all'ammontare degli onorari riscossi dai notari del distretto per gli atti stipulati nell'interesse degli abitanti del luogo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo