RegolamentoTitolo IICapo ISez. I

Art. 7

In vigore dal 26 gen 1915
Il segretario del Consiglio notarile, appena sia ordinata la iscrizione dell'aspirante notaro tra i praticanti, prende nota del provvedimento nel registro dei praticanti, di cui all', n. 4, del presente regolamento. L'iscrizione deve essere datata e deve enunciare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e di residenza del praticante, la data della laurea, il nome del notaro presso cui la pratica sarà fatta, e, nel caso previsto dall'ultima parte dell', n. 5, della legge, anche la data della iscrizione nel registro dei praticanti della segreteria del Consiglio notarile del distretto, dal quale il praticante proviene. Il segretario del Consiglio notarile, sottoscritta la contromatrice, la consegna al praticante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-7

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