Regolamento›Sez. II
Art. 15
In vigore dal 26 gen 1915
Per lo svolgimento di ogni tema sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del medesimo.
Non sono ammessi agli esami i candidati che sopraggiungano dopo incominciata la dettatura del tema, e ne sono esclusi coloro che non consegnino il lavoro entro il termine di sette ore.
Ad ogni candidato sarà, possibilmente, assegnato uno scrittoio separato. È rigorosamente vietato di conferire con i compagni o di scambiare con essi qualsiasi notizia, come pure di comunicare in qualunque modo con gli estranei.
Durante tutto il tempo assegnato per ogni prova debbono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due membri della Commissione, oltre il segretario.
Nella sala adibita per l'esame non può, dopo la dettatura del tema, accedere alcuno, all'infuori dei componenti della Commissione esaminatrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-15