Regolamento›Sez. II
Art. 17
In vigore dal 26 gen 1915
La Commissione nel più breve termine delibera sul merito dei lavori scritti: ciascuno dei cinque commissari dispone di dieci punti per materia.
La revisione dei lavori e l'assegnazione dei punti sono fatte dopo aver trascritto in testa al lavoro e sulla busta piccola, che racchiude il nome del candidato, il numero progressivo apposto sulla busta esterna.
Le buste contenenti i nomi devono essere aperte soltanto dopo che saranno stati assegnati i punti di merito per tutti i lavori.
È vietato in modo assoluto, dopo aperte tali buste, di apportare qualsiasi modificazione allo scrutinio già fatto.
Sono ammessi agli esami orali quei candidati che abbiano ottenuto nel complesso degli esami scritti almeno novanta punti e non meno di venticinque per materia. Nel caso di fondate ragioni che qualche scritto sia stato in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, la Commissione annulla l'esame del candidato.
L'elenco degli ammessi all'esame orale è affisso, a cura del segretario, alla porta della sala degli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-17