Regolamento›Sez. II
Art. 18
In vigore dal 26 gen 1915
Le prove orali, ai sensi dell', capoverso 2°, della legge, vertono sulle seguenti materie:
a) e b) diritto civile e diritto commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonché sulle forme sostanziali di essi;
c) leggi e regolamenti relativi al notariato;
d) leggi e regolamenti relativi alle tasse sugli affari.
Per ognuna delle sopra indicate materie ciascun commissario dispone di dieci punti: e s'intende approvato il candidato che nelle materie orali abbia riportato almeno trenta punti per ognuna di esse.
Al candidato approvato viene rilasciato, a sua richiesta, un certificato con la menzione dei voti complessivi da lui riportati negli esami scritti ed in quelli orali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-18