Regolamento›Sez. III
Art. 23
In vigore dal 26 gen 1915
Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata; ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero di grazia e giustizia.
Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.
Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-23