RegolamentoSez. III

Art. 25

In vigore dal 15 mag 1920
Il procuratore del Re, nel trasmettere al Ministero gli atti del concorso a norma dell' della legge, vi unisce le note informative sulla condotta degli aspiranti che hanno la residenza nel circondario.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 29 aprile 1920, n. 544, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applichera' anche ai concorsi non definiti al 15 maggio 1920.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo