Regolamento›Sez. III
Art. 29
In vigore dal 15 mag 1920
La proposta del Consiglio notatile, corredata dalle domande coi relativi documenti e da un prospetto riassuntivo, è dal presidente del Consiglio trasmessa al procuratore generale presso la Corte o sezione di Corte di appello entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nell' della legge.
Il procuratore generale, assunte le informazioni che reputi necessarie, fa le sue richieste per iscritto alla Corte.
Il parere motivato dalla Corte nel caso previsto dall' della legge, o la proposta nel caso previsto dall', deve trasmettersi senza indugio al Ministero della giustizia con tutti gli atti.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 29 aprile 1920, n. 544, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applichera' anche ai concorsi non definiti al 15 maggio 1920.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-29