Regolamento›Sez. IV
Art. 30
In vigore dal 15 mag 1920
Le domande di cambio di residenza devono essere presentate al Ministero della giustizia con i seguenti documenti:
1° quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell' lett. a) del presente regolamento;
2° il documento richiesto al n. 1 lett. b) dello stesso articolo;
3° un certificato del conservatore dell'archivio notarile, da cui risulti il numero degli atti rogati nell'ultimo quinquennio nell'interesse degli abitanti del Comune, e l'ammontare dei relativi onorari;
4° un certificato del presidente del Consiglio notarile che attesti che il richiedente abbia preso possesso almeno da due anni della sede da cambiare, e vi abbia esercitato effettivamente le sue funzioni.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 29 aprile 1920, n. 544, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applichera' anche ai concorsi non definiti al 15 maggio 1920.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-30