Regolamento›Sez. III
Art. 27
In vigore dal 26 gen 1915
Fra i titoli legali, di cui è parola nell' della legge, sono da noverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio delle funzioni giudiziarie e l'insegnamento di discipline giuridiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-27