Regolamento›Sez. IV
Art. 31
In vigore dal 15 mag 1920
II Ministero comunica gli atti indicati nell'articolo precedente ai Consigli notarili per il loro parere.
Se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti il Consiglio non abbia dato il parere, il presidente del Consiglio stesso nei dieci giorni successivi deve trasmettere gli atti alla Corte o sezione di Corte di appello, la quale, udito il pubblico ministero, esprime senz'altro il suo parere motivato in Camera di consiglio.
La pressochè uguale importanza delle sedi notarili, richiesta dall' della legge, deve per ognuna di esse desumersi dal numero complessivo degli affari, dall'ammontare degli onorari, dai mezzi di comunicazione, dalla vicinanza dei centri di maggiore attività economica e da tutti quegli altri criteri di valutazione che possano rendere preferibile un luogo ad un altro.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 29 aprile 1920, n. 544, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applichera' anche ai concorsi non definiti al 15 maggio 1920.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-31