RegolamentoSez. III

Art. 22

In vigore dal 15 mag 1920
La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dai seguenti documenti: a) per i candidati notari: 1° estratto dell'atto di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza; 3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti; 4° certificato generale del casellario; 5° certificato rilasciato dal segretario della R. Procura presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità; 6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea; 7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari; 8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino; 9° certificato dell'esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante; b) per i notari in esercizio e per i coadiutori: 1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è iscritto nel ruoto dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi consigli notarili; 2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9. Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera b) e al n. 2 della lettera a). I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre, sempre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all' della legge, tutti i documenti che credono necessari. I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290. I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera a) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del numero della Gazzetta ufficiale, nel quale l'avviso di concorso fu pubblicato. I documenti rinvenuti incompleti o irregolari, anche perché rilasciati da ufficiali incompetenti, sono dal Ministero restituiti agli interessati, con invito a rinnovarli o regolarizzarli entro un termine non maggiore di quaranta giorni, scaduto il quale inutilmente, il concorrente s'intende decaduto dal concorso. Ugualmente sarà provveduto per le domande e i documenti irregolari nei rapporti delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 29 aprile 1920, n. 544, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applichera' anche ai concorsi non definiti al 15 maggio 1920.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-22

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