Regolamento›Sez. III
Art. 24
In vigore dal 15 mag 1920
Il presidente del Consiglio notarile, nel ricevere l'incartamento del concorso a norma dell' ultimo capoverso della legge, ne dà atto al procuratore del Re, che comunica immediatamente al Ministero a data dell'avvenuta consegna.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 29 aprile 1920, n. 544, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica, per quanto riguarda la rinnovazione e regolarizzazione dei documenti, si applichera' anche ai concorsi non definiti al 15 maggio 1920.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-24