RegolamentoSez. II

Art. 16

In vigore dal 26 gen 1915
Gli aspiranti non possono portare seco nè appunti, nè libri, nè opuscoli di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare, sui testi preventivamente verificati dalla Commissione, i codici, le leggi ed i decreti dello Stato. Ai componenti della Commissione esaminatrice è assolutamente vietato di dare qualsiasi chiarimento ed istruzione ai candidati. Se qualche aspirante sia sorpreso a consultare scritti o libri, ovvero abbia contravvenuto al divieto di cui all', capoverso secondo, del presente regolamento, la Commissione ne ordina senza altro la espulsione dalla sala. I candidati, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, lo chiudono in una busta. Entro la medesima debbono aver prima inserita altra busta più piccola, chiusa, contenente un foglietto col proprio nome, cognome, paternità e residenza. I lavori sono consegnati al presidente della Commissione o, in sua vece, ad uno dei membri presenti; il quale appone sulla busta esterna l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna e un numero progressivo e, sui margini centrali, l'impronta del sigillo della Corte in ceralacca. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario. Le buste ed il foglietto sopra accennati, nonché i fogli di carta di cui nell'ultimo capoverso dell' del presente regolamento, sono forniti dalla Corte o sezione di Corte di appello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo