RegolamentoSez. III

Art. 140

In vigore dal 26 gen 1915
Per gli atti dei notari esercenti nelle residenze comprese nel territorio che costituiva il distretto notarile soppresso, il conservatore, che ai sensi dell' della legge deve eseguire le ispezioni, è quello dell'archivio notarile sussidiario. I detti notari debbono all'uopo presentare i registri, i repertori e gli atti, di cui all' della legge, all'archivio medesimo. Quando nel Comune sede dell'archivio sussidiario abbia la sua residenza un membro del Consiglio notarile, questi sarà preferibilmente delegato per le ispezioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-140

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