Regolamento›Sez. IV
Art. 148
In vigore dal 26 gen 1915
I procuratori del Re ed i procuratori generali del Re, quando abbiano notizia dell'esistenza, per qualsiasi causa, presso persone che non siano legalmente autorizzate a tenerli, di atti o documenti notarili che debbono essere conservati in archivio, o quando loro consti che tali atti e documenti siano stati o siano per essere posti in vendita, devono promuovere la rivendicazione di tali atti e documenti innanzi al competente Tribunale civile, premesse, ove occorra, le cautele che le leggi all'uopo consentono e ferme le eventuali responsabilità civili e penali.
Spetta ai conservatori di archivio di denunziare tali casi quando ne vengano a loro cognizione, ed anche se trattisi di atti e documenti non pertinenti al loro archivio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-148