Regolamento›Sez. IV
Art. 150
In vigore dal 26 gen 1915
Qualora il conservatore dell'archivio sia assente o legittimamente impedito, potrà eseguire tutte le operazioni di cui all'articolo precedente, compreso anche il ritiro ed il deposito degli atti in archivio, l'impiegato di archivio o il notaro che sia delegato a norma dell' della stessa legge.
Se nel corso delle operazioni dell'inventario avvenga di dover procedere all'apertura di un testamento, al rilascio di copie, estratti o certificati, od al compimento di qualsiasi altro atto dipendente da quelli del notaro per cui si procede e che non ammette dilazione, può il conservatore dell'archivio compiere l'atto richiesto. Tale facoltà spetta anche all'impiegato di archivio delegato, quando abbia i requisiti di notaro; altrimenti verrà incaricato per il compimento dell'atto un notaro esercente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-150