Regolamento›Sez. IV
Art. 154
In vigore dal 12 nov 1924
L'indice generale dei notari, di cui all' della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio.
L'indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall' del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "L'indice degli atti di ultima volonta', stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sara' formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-154