Regolamento›Sez. IV
Art. 158
In vigore dal 26 gen 1915
È assolutamente vietato al conservatore ed agli altri impiagati di asportare dall'archivio atti, repertori, registri, copie, sigilli, salvo i casi autorizzati dalle leggi, nei quali il conservatore dell'archivio deve osservare quanto è prescritto pei notari dall' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-158