Regolamento›Sez. V
Art. 160
In vigore dal 26 gen 1915
I beni immobili sono descritti nell'inventario con tutte le indicazioni necessarie per accertarne l'identità, la provenienza ed il valore.
I beni mobili sono descritti con le seguenti indicazioni:
a) la designazione dei locali in cui si trovano e la loro specifica destinazione;
b) il numero, la denominazione e la descrizione di essi, secondo la natura e specie;
c) la classificazione in nuovi, usati e fuori d'uso.
Ogni mobile deve essere contrassegnato con un numero progressivo, corrispondente a quello sotto il quale è descritto nell'inventario.
La serie dei numeri deve essere ininterrotta. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un mobile, non può il numero, che lo contrassegnava, servire a distinguerne un altro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-160