Regolamento›Sez. V
Art. 165
In vigore dal 26 gen 1915
Per l'esecuzione di lavori o provviste dell'importo eccedente le L. 12.000, il Ministero di grazia e giustizia si avvale, quando sia possibile, del sistema dei pubblici incanti; se invece si stipuli il contratto in seguito a licitazione o trattativa privata, il decreto che approva il contratto deve indicarne i motivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-165