Regolamento›Sez. V
Art. 168
In vigore dal 26 gen 1915
Il ministro di grazia e giustizia vigila sulla riscossione delle entrate in conformità della legge e delle disposizioni in vigore; ed ordina le spese, delegandone, ove creda, la facoltà ai conservatori.
I pagamenti degli stipendi e degli assegni fissi saranno eseguiti dai conservatori nei limiti delle singole autorizzazioni e dei fondi stanziati in bilancio.
Il conservatore, oltre le responsabilità emergenti dal rendiconto della gestione, è personalmente responsabile delle entrate mancate e non giustificate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-168