Regolamento›Sez. V
Art. 171
In vigore dal 26 gen 1915
I conservatori debbono tenere le contabilità del rispettivo archivio coordinate con le scritture centrali del Ministero di grazia e giustizia.
I conservatori, che contravvengono alle norme prescritte per la contabilità degli archivi, sono assoggettati a provvedimenti disciplinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-171