Regolamento›Sez. V
Art. 159
In vigore dal 26 gen 1915
Il Ministero di grazia e giustizia, a mezzo dell'autorità giudiziaria, forma l'inventario di tutti i beni appartenenti a ciascun archivio. Alla compilazione di tale inventario assiste il conservatore; il quale, sottoscrivendolo, si costituisce consegnatario responsabile dei beni che vi sono descritti.
L'inventario è steso in tre esemplari, dei quali uno è conservato presso l'archivio, l'altro presso il Ministero di grazia e giustizia, ed il terzo è trattenuto dal conservatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-159