Regolamento›Sez. V
Art. 181
245 / 306In vigore dal 26 gen 1915
Il fondo di cassa che risulta disponibile alla fine di ciascun mese deve essere versato nella sezione di R. tesoreria della rispettiva Provincia entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per gli archivi che non hanno sede nei capoluoghi di Provincia, l'invio delle somme alla competente sezione di R. tesoreria è fatto a mezzo di vaglia postali, la cui spesa sta a carico dell'archivio.
Per l'importo di ogni versamento la sezione di R. tesoreria emette corrispondente vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, con la seguente clausola: «da accreditarsi al conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia pel fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno».
Il vaglia è dalla delegazione del tesoro inviato in giornata direttamente alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti; ed all'archivio versante è rilasciata la dichiarazione provvisoria, staccata dal modulo n. 7 in uso per tutti i versamenti in numerario che affluiscono alla detta amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-181