Statuto›Capo III
Art. 17
In vigore dal 1 gen 1909
La nomina degli insegnanti delle materie facoltative è fatta dalla Commissione amministrativa fra persone legalmente abilitate ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-17