Statuto›Capo III
Art. 15
In vigore dal 1 gen 1909
Le maestre e le istitutrici saranno nominate titolari dopo un biennio di lodevole servizio. Durante questo periodo di tempo possono essere licenziate per accertata insufficenza, o per censurabile condotta o per debole costituzione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-15