StatutoCapo IV

Art. 18

In vigore dal 1 gen 1909
Nell'Istituto sono accolte fanciulle di civile condizione, che abbiano età non minore di sei anni, nè maggiore di dodici e possono rimanervi fino al 18° anno. Possono essere ammesse in via eccezionale e per giustificate ragioni alunne che abbiano superato i dodici anni purchè provengano da altro Istituto governativo, con deliberazione motivata, dalla Commissione amministrativa, udito il parere della direttrice. Le domande di ammissione in carta legale, debbono essere diretto al presidente della Commissione amministrativa, con i documenti appresso indicati: a) atto di nascita; b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale; c) attestazione medica di sana costituzione fisica; d) documenti che provino lo stato civile e finanziario della famiglia; e) dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci, di obbligarsi all'adempimento delle condizioni stabilite dallo statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-18

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Art. 18 Che approva l'annesso statuto organico dei R. istituto femminile della SS. Trinita' e Paradiso in Vico Equense. — Testo vigente | Portale Normativo