Statuto›Capo IV
Art. 20
In vigore dal 1 gen 1909
La tassa di ammissione è fissata in L. 25.
Il corredo, le spese di medicine, di bagni e di materiale scolastico sono a carico delle famiglie, che lasceranno inoltre un deposito di L. 25 da conteggiarsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-20