Statuto›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 1 gen 1909
Le alunne nate in Vico Equense, o nate altrove, ma almeno da uno dei genitori che sia di questi Comune, godono il beneficio delle rette ridotte: cioè fino a 10 anni L. 180 e da 10 in poi L. 240.
La tassa di ammissione è ridotta a L. 10.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-21