StatutoCapo IV

Art. 19

In vigore dal 1 gen 1909
La retta annuale è fissata in I. 300 fino all'età di 10 anni, e di L. 360 da questa età in poi, pagabile a trimestri anticipati, cominciando dal 1° ottobre. Se un'alunna entra a trimestre incominciato paga al momento dell'ammissione la retta per il mese o due che rimane a compiere il trimestre e quello del trimestre successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-19

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