Statuto›Capo IV
Art. 19
In vigore dal 1 gen 1909
La retta annuale è fissata in I. 300 fino all'età di 10 anni, e di L. 360 da questa età in poi, pagabile a trimestri anticipati, cominciando dal 1° ottobre.
Se un'alunna entra a trimestre incominciato paga al momento dell'ammissione la retta per il mese o due che rimane a compiere il trimestre e quello del trimestre successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-19