Statuto›Capo III
Art. 16
In vigore dal 1 gen 1909
L'insegnamento delle materie facoltative è ad esclusivo carico delle famiglie che ne facciano richiesta. La retta da pagarsi è fissata dalla Commissione amministrativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-16