Art. 16
StatutoCapo III

Art. 16

18 / 31
In vigore dal 1 gen 1909
L'insegnamento delle materie facoltative è ad esclusivo carico delle famiglie che ne facciano richiesta. La retta da pagarsi è fissata dalla Commissione amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-16