Statuto›Capo III
Art. 13
In vigore dal 1 gen 1909
La direttrice ha la cura e la responsabilità del buon andamento interno dell'Istituto. Interviene, se invitata, alle adunanze dilla Commissione amministrativa, tenendosi peraltro in continuo rapporto con la presidenza, per procedere sempre d'accordo con essa; cura la economia domestica; distribuisce i servizi fra le persone dimoranti nell'Istituto; cura le esazioni mensili delle rette scolastiche delle alunne esterne; riferisce e propone alla Commissione amministrativa tutto quanto stimi opportuno per il migliore andamento dell'Istituto.
Alla fine dell'anno scolastico trasmette, per mezzo del presidente, al Ministero della pubblica istruzione, la relazione sul personale, sugli studi e sui risultati degli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-13